Buongiorno Dott.ssa Stefania Ercolani, Direttore dell’Ufficio Multimedialità di S.I.A.E. e benvenuta sul sito istituzionale di AssoDS, l’Associazione degli Operatori del Digital Signage.
Lo scopo della nostra conversazione è rispondere alle molte domande e richieste che il Consiglio Direttivo di AssoDS ha ricevuto dai suoi Associati, già operanti nel settore Radio In-Store o interessati a farlo in considerazione del fatto che gestiscono già circuiti di Digital Signage Video.
1. In quali casi si deve ottenere la licenza SIAE per le utilizzazioni di Musica in un Network Radio In-Store?
Vorrei cogliere l’occasione per fare i miei auguri alla nuova associazione. La sua istituzione conferma la vitalità di questo settore, in espansione anche in un momento poco favorevole per l’economia. La musica si è ormai affermata come un elemento importante del marketing esperienziale e siamo molto contenti di vedere che il mercato cresce grazie all’iniziativa, alla capacità ed alla serietà di operatori italiani.
Venendo alla domanda, ricordo che l’uso di opere protette dal diritto d’autore deve essere sempre autorizzato in via preventiva dai titolari del diritto: ciò vale anche per le utilizzazioni In-Store. La SIAE concede le autorizzazioni per il repertorio mondiale, agendo per conto degli autori e degli editori associati alla SIAE ed alle società d’autori ad essa collegate in virtù di accordi di rappresentanza.
2. Quindi un Music Provider prima di iniziare ad operare deve sottoscrivere una licenza SIAE?
Certamente. I contratti devono essere sottoscritti prima ancora di iniziare lo sfruttamento commerciale della musica da tutti i soggetti che intendono fornire come contenuti del proprio servizio Radio In-Store il repertorio amministrato dalla SIAE. Questo vale per i servizi in-store come per tutti gli altri usi della musica, compresi quelli via internet come le web radio e le web tv.
3. Qual è la normativa di riferimento per la tutela del diritto d’autore su Internet?
La normativa di riferimento è la legge n. 633 del 22 aprile 1941, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. La legge è stata profondamente rivista nel 2003 in funzione degli impegni internazionali e comunitari dell’Italia ed è stata soggetta vari aggiornamenti negli anni successivi. Si tratta quindi di una disciplina nella quale l’Italia è allineata con tutti i paesi membri della UE e, per il tramite dell’organizzazione mondiale della Proprietà intellettuale, con la totalità dei paesi aderenti all’ONU.
Il testo aggiornato con tutte le modifiche via via introdotte dal 1941 al 2010 può essere scaricato in formato pdf dal sito S.I.A.E..
4. Quali attività sono autorizzate mediante la Licenza per i servizi di sonorizzazione in-store della SIAE?
La licenza SIAE dà ai Music Provider i seguenti diritti, non trasferibili a terzi:
a) il diritto di riprodurre le opere del repertorio musicale della SIAE per la creazione di un palinsesto personalizzato o targettizzato ai fini della messa a disposizione successiva dei punti collegati. Questo include la facoltà di realizzare una copia di backup delle opere riprodotte, fatti salvi i diritti dei titolari dei diritti connessi.
b) il diritto di diffondere via etere o via satellite ai punti finali di ricezione i palinsesti così realizzati ovvero
c) il diritto di comunicare a distanza i palinsesti senza distinzioni in base alla tecnologia trasmissiva utilizzata (Internet , Intranet, satellite o altri media).
Dal 2008 la SIAE rilascia un unico tipo di licenza ispirata al principio di neutralità tecnologica, proprio delle attività svolte attraverso i vari tipi di rete di comunicazione.
5. E’ sufficiente ottenere la licenza della SIAE per usare la musica legalmente nel mio Network di punti vendita?
NO, le Licenze SIAE sono molto chiare su questo punto: nell’autorizzazione, che viene rilasciata in nome e per conto dei titolari del diritto d’autore (autori ed editori), non sono compresi i “diritti connessi” che spettano ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, rispettivamente, delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche (artt. 72 e segg. Legge 633/41).
Per poter effettuare qualsiasi tipo di duplicazione, (compreso quello realizzato per il caricamento dei file sul server) utilizzando direttamente o indirettamente registrazioni protette dalla legge è quindi necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle case discografiche.
6. Le licenze della SIAE rilasciate al Music Provider coprono anche gli obblighi dei punti vendita del Network?
NO, e anche su questo punto le licenze SIAE, e la legge sul diritto d’Autore, sono chiare.
Sono esclusi infatti i diritti di esecuzione in pubblico, che sono a carico dei punti di ricezione del Servizio Audio In Store. Questi ultimi sono tenuti alla corresponsione dei distinti diritti di esecuzione, nei propri ambienti aperti alla clientela, delle programmazioni diffuse a distanza dal Music Provider (art. 15 e art. 19 della legge sul diritto d’autore).
7. Come può un Music Provider ottenere le autorizzazioni?
Occorre rivolgersi al nostro Ufficio Multimedialità, raggiungibile all’indirizzo e-mail audioinstore.multimedia@siae.it
8. Quali sono i costi della licenza?
In linea generale, il contratto di licenza prevede tariffe diversificate in relazione alla quantità di musica presente all’interno del palinsesto della Radio In-Store. Il compenso tiene ovviamente conto anche della dimensione commerciale dell’attività, prendendo in considerazione a tal fine anche le caratteristiche del servizio, l’incidenza della musica e il bacino di utenza
Il Music Provider deve versare a SIAE un compenso annuo calcolato percentualmente sugli Introiti o Ricavi del servizio In-Store fornito nella misura del:
- 5% nel caso in cui l’incidenza della musica sull’intero palinsesto sia inferiore al 70%;
- 7% nel caso in cui l’incidenza della musica sull’intero palinsesto sia superiore al 70%.
9. Come verranno ripartiti i compensi per diritti d’autore?
Con la sottoscrizione delle autorizzazioni, il Music Provider si impegna a fornire annualmente il report delle playlist messe in onda contenente l’indicazione dei titoli delle opere degli autori. Le specifiche tecniche per il report sono messe a disposizione della stessa SIAE in modo da assicurare l’identificazione automatica delle opere musicali utilizzate.
La puntuale attività di reportistica costituisce per SIAE uno strumento indispensabile per le attività di ripartizione dei compensi agli aventi diritto. Dall’esatta compilazione dipende infatti la possibilità di una precisa individuazione e dell’attribuzione accurata dei diritti maturati agli autori ed editori delle opere effettivamente utilizzate.
10. Se sono stato autorizzato direttamente dagli autori ad utilizzare le loro opere, devo comunque rivolgermi alla SIAE per le autorizzazioni?
In questo caso si distingue:
- se l’autore è rappresentato dalla SIAE, in quanto suo associato oppure appartenente ad una società di gestione estera, l’autorizzazione va richiesta alla SIAE stessa, cui è stata affidata in esclusiva la tutela delle opere. Altri sistemi di licenza non liberano da questo obbligo.
- se l’autore, al contrario, non è associato o mandante della SIAE o di un’altra Società d’autori ad essa collegate, l’autorizzazione deve essere concessa dallo stesso autore;
11. Cosa succede se fornisco un servizio di Radio In-Store senza la necessaria autorizzazione degli autori o della SIAE?
La risposta, ancora una volta, va trovata nella normativa sul diritto d’autore: chiunque utilizzi un’opera dell’ingegno, in ogni forma e modo, senza il consenso degli aventi diritto (autori ed editori e per essi la SIAE, ma anche titolari dei diritti connessi), vale a dire abusivamente, commette un illecito ed è perseguibile ai sensi di legge.
Le conseguenze possono essere sia di tipo civile (sequestro, inibitoria, risarcimento del danno, ecc.) che penale.
12. A questo proposito, molti associati che partecipano a gare per l’assegnazione di servizi Radio In-Store ci hanno chiesto di farle presente la possibilità di inserire in una sezione del sito SIAE l’elenco dei Music Provider autorizzati, come già fatto da SCF, per poter segnalare in tutta evidenza ai propri potenziali clienti la propria correttezza di comportamento. Pensa che la cosa sia fattibile anche per Voi?
Stiamo per pubblicare la “white list” dei Music Provider che hanno ottenuto la licenza per servizi di sonorizzazione in-store . In questi giorni, inviamo ai licenziatari la richiesta volta ad integrare l’informativa relativa alla privacy in modo da dare a coloro che non fossero d’accordo con la pubblicazione la possibilità di opt-out dalla lista.
Riteniamo che si tratti di uno strumento di trasparenza e di lealtà che sarà accolto con soddisfazione sia dai titolari della Licenza che dai committenti dei Servizi.
Ringraziamo la Dott.ssa Stefania Ercolani per la collaborazione dimostrata e la disponibilità ad approfondire questo tema di fondamentale importanza per tutti gli operatori del mercato Radio In-Store.
E’ stato un piacere. L’Ufficio Multimedialità è pronto a dare tutto il supporto utile per supportare i licenziatari e per far emergere anche le aziende che, come purtroppo talvolta ancora avviene, operano in una zona grigia (o peggio), provocando distorsioni su questo mercato e correndo anche i rischi ricordati prima, conseguenti all’illegalità dell’attività svolta senza Licenza.
Intervista a cura di Francesco Ferrario, Consigliere AssoDS